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Maria Chiara Sabato

Proroga delle agevolazioni per Under36 che comprano la prima casa

La legge 18/2024 ha prorogato le agevolazioni fiscali previste nella finanziaria 2023per gli “under 36” che comprano la prima casa.

 


Foto di Fauvels/Pexels.com


BENEFICI PREVISTI


La norma prevede i seguenti benefici:

  • per le compravendite non soggette a Iva, esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale

  • per gli acquisti soggetti a Iva, oltre all’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari all’Iva corrisposta al venditore.


Il credito d’imposta può essere


  • portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito

  • utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell’acquisto agevolato

  • utilizzato in compensazione tramite modello F24, nel quale va indicato il codice tributo “6928” (istituito con la risoluzione n. 62/2021)

  • esenzione dall’imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo.


L’acquisto della prima casa è inoltre esente dall’imposta di registro e dall’imposta di bollo.

 

REQUISITI PER AVERE LE AGEVOLAZIONI


Possono beneficiare delle agevolazioni i giovani che non hanno ancora compiuto i 36 anni di età nell’anno in cui è stipulato l’atto e hanno un indicatore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a 40.000 euro annui.


L’ISEE viene calcolato sui redditi percepiti e il patrimonio posseduto al 31 dicembre di due anni precedenti la stipula dell’atto. Per gli atti stipulati nel 2023, l’ISEE è riferito ai redditi e al patrimonio del 2021; per gli atti stipulati nel 2024, l’ISEE è quello del 2022.


Per godere delle agevolazioni “Prima casa”, è necessario che l’acquirente:


  • abbia o stabilisca la propria residenza, entro 18 mesi dall’acquisto, nel Comune in cui si trova l’immobile

  • dichiari, nell’atto di acquisto, di non essere titolare, nemmeno in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare

  • dichiari, nell’atto di acquisto, di non essere titolare, neppure per quote o in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle stesse agevolazioni “prima casa”. In caso contrario, è necessario vendere l’immobile posseduto entro un anno dalla data del nuovo acquisto.

 

IMMOBILI CHE RIENTRANO NELL’AGEVOLAZIONE


Tra gli immobili ammessi al beneficio rientrano quelli classificati o classificabili nelle seguenti categorie catastali:

  • A/2 (abitazioni di tipo civile)

  • A/3 (abitazioni di tipo economico)

  • A/4 (abitazioni di tipo popolare)

  • A/5 (abitazione di tipo ultra popolare)

  • A/6 (abitazione di tipo rurale)

  • A/7 (abitazioni in villini)

  • A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).

Le agevolazioni non sono ammesse, invece, per l’acquisto di un’abitazione appartenente alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio storico e artistico).


Le agevolazioni non si applicano ai contratti preliminari di compravendita (alla stipula del contratto definitivo di compravendita oggetto di agevolazione, è possibile però presentare istanza di rimborso per il recupero dell’imposta proporzionale versata per acconti e caparra). Ne beneficiano, invece, gli immobili acquistati all’asta.

 

LE PERTINENZE


I benefici si estendono anche per l’acquisto delle pertinenze dell'immobile principale, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (per esempio, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), limitatamente a una pertinenza per ciascuna categoria e destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato.


L'acquisto della pertinenza può avvenire contestualmente a quello dell’abitazione principale, o anche con atto separato, purché stipulato entro il termine di validità temporale dell’agevolazione e nel rispetto dei requisiti soggettivi previsti.


I benefici fiscali si applicano a tutti gli atti comportanti il trasferimento a titolo oneroso della proprietà (o quota di comproprietà), il trasferimento o la costituzione di diritti reali di godimento (nuda proprietà, usufrutto, uso, abitazione) delle case di abitazione sopra indicate.


Nel caso in cui i requisiti per godere delle agevolazioni non siano presenti, decadono anche le agevolazioni di cui si è goduto per l’acquisto della prima casa e sarà necessario rimborsare allo Stato quanto dovuto.

 

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